
Armao, Lombardo e il grande frullatore mediatico. Perché casi diversi messi sono stati messi insieme? Quando le domande disturbano la narrazione dei giornaloni.
di Redazione QTSicilia.info
Stanotte ho fatto un sogno. Di quelli che, al risveglio, ti lasciano un dubbio fastidioso, e se prima di raccontare una storia, fosse necessario leggere tutte le carte? Nel sogno mi è apparso un giurista anziano, toga impeccabile, sguardo severo e quell’aria di chi ha trascorso una vita nei tribunali e non si lascia impressionare né dai titoli cubitali né dalle dirette televisive.
Mi ha guardato e mi ha detto: «Giovanotto, ricordi che un’indagine è una cosa, la sua rappresentazione giornalistica è un’altra e la verità processuale, quando arriverà, è ancora un’altra cosa».
Poi, dopo il racconto è scomparso. Probabilmente perché aveva capito che, nel frattempo, il dibattito pubblico aveva già celebrato il processo, pronunciato la sentenza e organizzato pure il talk show commemorativo. Al risveglio, dopo il racconto sognato, mi sono rimaste alcune domande. E sono domande che meritano risposte, non scomuniche mediatiche.
- Il grande frullatore: mettere tutto insieme e servire caldo
Partiamo dalla prima questione. Perché vicende differenti, come quelle che riguardano Gaetano Armao e Giuseppe Lombardo, finiscono raccontate dentro un’unica cornice narrativa? Le indagini possono avere collegamenti investigativi, ma quando ci sono, persone in comune o ipotesi di reato che si intrecciano. Ma un non collegamento investigativo può cancellare automaticamente le differenze tra fatti, ruoli, condotte contestate e responsabilità?
Eppure, nella comunicazione pubblica, il rischio è quello del frullatore, si inseriscono nomi, incarichi, relazioni, società, intercettazioni e ipotesi accusatorie; si preme il pulsante della velocità e si serve il risultato al pubblico. Un unico piatto, una sola salsa, possibilmente molto piccante.
Il problema è che il diritto penale non funziona come la cucina televisiva. Non basta che due ingredienti compaiano nella stessa ricetta investigativa per concludere che abbiano lo stesso sapore, la stessa funzione e, soprattutto, la stessa responsabilità.
La domanda, dunque, è legittima, quali sono esattamente i fatti attribuiti a ciascuno? Quali gli eventuali collegamenti documentati? E quali differenze emergono dagli atti? Sono interrogativi normali. Dovrebbero esserlo anche per chi fa informazione.
- «In luogo sconosciuto»: il dettaglio che merita di essere letto, non soltanto commentato
Seconda domanda: nell’ordinanza o nell’atto giudiziario relativo alla vicenda di Lombardo compare davvero la formula «in luogo sconosciuto» in riferimento alla commissione del presunto reato? Se la dicitura è riportata correttamente, vale la pena capire a quale fatto si riferisca, quale sia il contesto e quale significato abbia sul piano processuale.
Perché il luogo di commissione di un reato non è un dettaglio da romanzo giallo, ma un elemento che può avere rilievo nella ricostruzione dei fatti e, secondo i casi, nella determinazione della competenza territoriale. Attenzione, però, la formula «luogo sconosciuto», da sola, può indicare semplicemente che un determinato elemento non è stato individuato nell’ipotesi investigativa. Per capire se abbia conseguenze giuridiche occorre leggere il passaggio completo dell’atto.
Ma proprio qui nasce una domanda giornalisticamente interessante: se un dettaglio è importante per comprendere l’accusa, perché non spiegarlo al lettore, invece di lasciarlo sepolto sotto il titolo del giorno? Naturalmente, per trasformare questo interrogativo in una contestazione puntuale, bisogna verificare il testo integrale dell’ordinanza. La precisione del luogo non è un optional, neppure quando l’ironia funziona benissimo.
- La Commissione Salute dell’ARS e quella abitudine chiamata leggere i verbali
Ed eccoci al punto forse più interessante. Sulla vicenda viene riportata l’ipotesi secondo cui Lombardo si sarebbe adoperato per favorire una società operante nel settore delle cure palliative, attraverso un intervento legislativo. È un’accusa che va esaminata nella sua formulazione precisa, senza trasformarla automaticamente in un fatto definitivamente accertato. E c’è una questione documentale da chiarire, chi propose effettivamente la disposizione contestata?
Secondo la ricostruzione del sogno, che merita di essere verificata attraverso i verbali della Commissione Salute dell’ARS, la norma in questione non sarebbe stata proposta da Lombardo, bensì da un altro soggetto. E la modifica finanziaria richiamata avrebbe riguardato l’incremento delle risorse destinate alla platea degli operatori siciliani interessati alle cure palliative, non soltanto ad una singola società.
Se i verbali confermassero questa ricostruzione del sogno, sarebbe un elemento importante per ricostruire l’iter legislativo. Se invece emergessero altri atti, iniziative o interventi riconducibili a Lombardo, anche quelli andrebbero esaminati. Perché c’è una differenza sostanziale fra proporre personalmente una norma, sostenerla in Commissione, votarla, contribuire alla sua elaborazione o essere accusati di aver esercitato pressioni per ottenere un determinato risultato. Sono condotte diverse. Possono avere significati diversi. E non possono essere considerate equivalenti soltanto perché stanno bene nello stesso titolo.
La documentazione pubblica dell’ARS, del resto, permette di ricostruire l’iter delle iniziative legislative e dei lavori parlamentari. Per esempio, i resoconti dell’Assemblea illustrano il percorso di disposizioni sanitarie e l’incremento del cosiddetto budget di salute. Ma per attribuire con certezza la paternità della specifica norma oggetto dell’indagine servono il verbale pertinente, il testo originario e gli eventuali emendamenti, confrontati con l’ipotesi accusatoria. Non basta dire «lo dice la ricostruzione». Occorre mostrare le carte. E, possibilmente, leggerla prima di scriverci sopra.
- La differenza tra una norma generale e un favore particolare
C’è poi un’altra questione che non si risolve con uno slogan. Una disposizione che incrementa risorse per un’intera categoria di operatori, votata tra l’altro all’unanimità, così come ci è stato rivelato nel sogno, non è automaticamente equivalente a una norma costruita per favorire una singola impresa. Ma neppure il carattere generale di una disposizione basta, da solo, a definire una possibile condotta illecita.
Il punto è verificare il contenuto concreto della norma, i beneficiari effettivi, gli effetti economici, le circostanze della sua elaborazione e gli eventuali comportamenti contestati. In altre parole, non basta sapere che una norma esiste. Bisogna capire che cosa dispone, chi l’ha proposta, chi ne beneficia e quale rapporto vi sarebbe, secondo l’accusa, tra l’iniziativa legislativa e l’ipotizzato scambio di favori. È un lavoro meno spettacolare di una grafica con le frecce rosse. Ma è il lavoro che dovrebbe precederla.
- I giornaloni, il pubblico e la tentazione della sentenza immediata
Qui arriviamo alla satira. Nel mondo dell’informazione contemporanea, la prudenza ha un difetto imperdonabile, non sempre fa audience. Una domanda richiede un punto interrogativo. Un’accusa, se raccontata senza le necessarie distinzioni, può diventare un titolo assertivo. Un verbale richiede lettura, confronto, contesto. Una narrazione già pronta, invece, è immediatamente spendibile.
E così il lettore rischia di ricevere non soltanto la notizia dell’indagine, ma anche una sua interpretazione confezionata, impacchettata e accompagnata dalle istruzioni per l’uso. La libertà di stampa non consiste soltanto nel pubblicare un’accusa. Consiste anche nel verificarne i presupposti, distinguere i fatti dalle ipotesi e dare spazio agli elementi pertinenti che possono confermare, precisare o contraddire una ricostruzione. E il diritto di cronaca, se non sufficientemente documentata, non dovrebbe diventare una gara a chi pronuncia per primo una condanna che spetta soltanto alla giustizia, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.
- Il giurista del sogno aveva ragione? O forse aveva soltanto letto le carte.
Nel sogno, prima di congedarsi, il vecchio giurista mi ha lasciato un’ultima raccomandazione: «Non chiedere al giornalista di assolvere. Chiedigli di distinguere. Non chiedere al lettore di credere. Dagli gli strumenti per capire. E non confondere mai la velocità con la verità».
Mi sono svegliato. Ho pensato che, forse, il giurista non fosse affatto apparso in sogno. Forse era soltanto la coscienza professionale, esasperata dall’abitudine di vedere le domande arrivare sempre dopo le conclusioni. Perché, alla fine, la questione non è stabilire in anticipo se Giuseppe Lombardo sia responsabile o innocente. Questo non lo decide un editoriale, non lo decide un titolo e non lo decide il volume delle discussioni sui social.
La questione è un’altra, se esistono differenze tra le vicende contestate, bisogna spiegarle. Se un atto contiene una formula significativa, bisogna leggerla nel suo contesto. Se i verbali parlamentari possono chiarire la genesi di una norma, bisogna consultarli e riportarne fedelmente il contenuto. E se i documenti smentiscono una ricostruzione giornalistica, bisogna correggerla. Se la confermano, bisogna raccontarla. In entrambi i casi, senza paura. Perché il giornalismo non è l’ufficio stampa dell’accusa, ma neppure quello della difesa. È il luogo in cui le domande devono poter disturbare tutti, soprattutto quando una storia sembra già pronta per essere servita.
Morale del sogno: prima di condannare qualcuno nel tribunale dell’opinione pubblica, sarebbe opportuno verificare se abbiamo letto il fascicolo o soltanto il menù. E, soprattutto, se abbiamo ordinato la verità o ci siamo accontentati del piatto del giorno.
- E infine, la domanda delle cento pepite: chi controlla il legislatore?
Eccoci alla domanda delle cento pepite, quella che il nostro giurista in toga, apparso in sogno, avrebbe probabilmente custodito per ultima, aspettando che si spegnessero le telecamere. Un legislatore, nell’esercizio della propria attività istituzionale, può essere sottoposto al giudizio di altri organi per le scelte politiche e legislative che compie? La questione è dove finisce il legittimo controllo sulla condotta collettiva e/o individuale e dove comincia il rischio di condizionare la libertà della funzione legislativa?
La Costituzione e lo Statuto siciliano prevedono garanzie precise proprio per proteggere l’autonomia delle assemblee legislative. L’articolo 6 dello Statuto della Regione Siciliana stabilisce l’insindacabilità dei deputati per i voti dati in Assemblea e per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Il controllo di legalità può trasformarsi in un controllo giudiziario sull’opportunità politica delle leggi? Di contro, più che una democrazia rappresentativa, avremmo una legislazione con il freno a mano tirato.
E il nostro giurista, prima di sparire dal sogno definitivamente, ha concluso così: «La legge deve essere uguale per tutti, ma anche la libertà di legiferare deve essere protetta dalle indebite interferenze. Punire un eventuale illecito è compito della giustizia; stabilire quale politica sia giusta è compito della democrazia».
Centoventi secondi di silenzio, in studio. Poi la pubblicità. Perché, a quanto pare, le domande più scomode non sono quelle che chiedono se un politico abbia sbagliato. Sono quelle che chiedono quali siano i fatti, quali le prove, quali i limiti del controllo e chi abbia il potere di stabilirli. E questa, più che una domanda delle cento pepite, è una domanda da cento milioni di democrazia.